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Statuto

Statuto dell’organizzazione di volontariato A.L.I.Ce. Valle d’Aosta - ODV

esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell’art. 82 DLgs 117/2017 e dell’art. 26 del DLgs 105/2018

ART. 1 (Costituzione, denominazione e sede)

È costituita, conformemente alla Carta Costituzionale, l’organizzazione di volontariato denominata ASSOCIAZIONE PER LA LOTTA ALL’ICTUS CEREBRALE VALLE D’AOSTA ODV in sigla A.L.I.Ce. VDA - ODV.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dal DLgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche. Essa assumerà la forma giuridica di Ente del Terzo settore e la denominazione sociale sarà automaticamente integrata dall’acronimo ETS solo successivamente e per effetto dell’iscrizione nel RUNTS – Registro unico nazionale del Terzo settore, senza necessità di alcuna modifica al presente statuto.

L’organizzazione di volontariato ha la sede legale nel Comune di Aosta e opera prevalentemente nella Regione autonoma Valle d’Aosta. Eventuali variazioni di sede potranno essere approvate con deliberazione dell’Assemblea dei soci. L’eventuale trasferimento della sede sociale nell’ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti e potrà essere decisa dall’Assemblea ordinaria.

ART. 2 (Finalità e ambito di attuazione)

L’organizzazione di volontariato persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale prevalentemente a favore di terzi avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri soci in forma gratuita.

L’Organizzazione opera nell’ambito socio-sanitario, con particolare riferimento alle fasce di bisogno sociale rappresentate da persone colpite da ictus cerebrale e loro familiari (o da soggetti a rischio ictus, cioè persone affette da una o più delle condizioni seguenti: ipertensione arteriosa, diabete mellito, dislipidemia, emicrania, cardiopatie emboligene e aritmiche, malattie autoimmuni ed ereditarie con componente vasculopatica e coagulopatica, vasculopatie periferiche e cerebrali, fumo, sindrome metabolica) mediante interventi rivolti a soggetti di qualsiasi età e senza distinzione di sesso o di provenienza geografica, con lo scopo di migliorarne la qualità della vita qualora la malattia si sia già manifestata o di impedirne l’insorgenza nelle persone a rischio.

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale di cui all’art. 5 del Codice del Terzo settore:

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni.

in particolare intende svolgere a titolo esemplificativo le seguenti attività:

  1. tutela e difesa dei diritti delle persone colpite da ictus cerebrale e dei loro familiari;
  2. sostegno a tutte le iniziative rivolte a promuovere il recupero funzionale conseguente alla malattia al fine di ridurne la disabilità fisica, psichica e comunicativa, anche attraverso il ricorso e la retribuzione di professionisti o strutture sanitarie accreditate competenti, mirate anche a singoli pazienti con particolari difficoltà economiche;
  3. informazione e sensibilizzazione delle persone a rischio e della popolazione generale al fine di migliorare la conoscenza, la consapevolezza dell’ictus cerebrale quale malattia evitabile e prevenibile, e l’assistenza alle persone colpite da ictus cerebrale;
  4. collaborazione con tutte le figure professionali interessate, le istituzioni e gli addetti alla programmazione sanitaria;
  5. raccolta fondi per finanziare singole iniziative comprese nelle finalità dell’Organizzazione o in generale l’attività stessa dell’Organizzazione; può essere prevista in questo contesto la realizzazione di strutture semi-residenziali finalizzate al recupero funzionale o alla prevenzione della malattia da realizzare in primis sul territorio regionale;
  6. prevenzione dell’ictus cerebrale tramite campagne di screening;
  7. formazione e aggiornamento degli operatori sanitari addetti all’assistenza e alla cura e diagnosi dell’ictus mediante l’Organizzazione di convegni e congressi scientifici sulle novità terapeutiche e diagnostiche della malattia;
  8. ricerca sulle cause e sulle cure dell’ictus cerebrale;
  9. pubblicazione a stampa di una rivista o di un giornale dell’Organizzazione o di opuscoli informativi contenenti notizie sulla prevenzione e cura della malattia. In questo contesto è prevista anche la realizzazione di un sito internet specifico;
  10. formazione di gruppi di mutuo-auto-aiuto costituiti da pazienti e familiari con la supervisione di professionisti;
  11. collaborazione con altre Organizzazioni di volontariato regionali, nazionali ed internazionali aventi scopi simili;
  12. funzione di coordinamento e di indirizzo di eventuali altre Organizzazioni simili presenti sul territorio nazionale.

L’organizzazione può svolgere attività diverse, secondarie strumentali rispetto alle sopraindicate attività di interesse generale. La loro individuazione è approvata dall’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio direttivo. Nel caso l’organizzazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo dovrà documentarne il carattere secondario e strumentale nei documenti di bilancio.

ART. 3 (Soci)

Sono soci tutte le persone fisiche maggiorenni che condividono le finalità dell’organizzazione, sono mosse da spirito di solidarietà e prestano servizio gratuitamente.

La richiesta di ammissione è presentata con domanda scritta dell’interessato. In caso di richiesta di adesione da parte di un minorenne, si renderà necessario l’assenso scritto da parte di un genitore o chi ne fa le veci.

L’ammissione è deliberata dal Consiglio direttivo secondo criteri non discriminatori senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, coerenti con le finalità perseguite e l’attività di interesse generale svolta. E’ comunicata all’interessato e annotata nel libro degli associati.

Eventuale diniego deve essere sempre motivato e comunicato entro sessanta giorni.

Avverso il diniego dalla comunicazione di rigetto è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci entro sessanta giorni.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

La qualifica di socio si perde per:

  • dimissioni con effetto allo scadere dell’anno;
  • mancato pagamento della quota sociale;
  • decesso;
  • esclusione per comportamento contrastante con gli scopi statutari e/o persistente violazione delle regole dell’organizzazione.

L’esclusione del socio è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all’esclusione, devono essere contestati all’interessato per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica entro trenta giorni dalla comunicazione.

ART. 4 (Diritti e doveri dei soci)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell’organizzazione e alle sue attività.

I soci hanno il diritto di:

  • – esercitare il diritto di voto in assemblea;
  • – eleggere gli organi sociali e di essere eletti;
  • – essere informati sulle attività dell’organizzazione e potervi partecipare;
  • – controllare l’andamento dell’organizzazione come stabilito dalle leggi e dallo statuto;
  • – consultare i libri sociali inoltrando domanda scritta al Consiglio direttivo;
  • – dimettersi.

I soci volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale devono essere assicurati per responsabilità civile, infortunio e malattia durante lo svolgimento del servizio ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. 117/17. L’Associazione è tenuta ad iscrivere i nominativi in un apposito registro.

I soci hanno il dovere di:

  • osservare le norme interne dell’organizzazione e le decisioni adottate dagli organi sociali;
  • versare la quota sociale annuale stabilita dall’Assemblea. Le quote sociali sono intrasmissibili e non rivalutabili e in nessun caso possono essere restituite ai soci e ai loro eredi;
  • mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’organizzazione e improntato alla correttezza nei confronti degli altri soci e degli utenti.

I soci che ricoprono cariche direttive e che svolgono regolare attività di volontariato con prestazioni professionali utili agli scopi associativi sono esentati dal versamento della quota associativa e conservano tutti i diritti di voto e di eleggibilità.

ART. 5 (Volontariato e rapporti economici)

L’organizzazione di volontariato si avvale di volontari che svolgono attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. I volontari sono iscritti in un apposito registro e svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L’attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

L’organizzazione di volontariato può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l’attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 6 (Organi sociali)

Sono organi sociali:

  • – l’Assemblea dei soci;
  • – il Consiglio direttivo;
  • – il Presidente e il Vice Presidente;
  • – Il Comitato Tecnico Scientifico (eventualmente eletto su decisione dell’Assemblea);
  • – l’Organo di controllo (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 31 del F. Lgs 117/2017);
  • – l’Organo di Revisione (eventuale nominato al verificarsi delle condizioni di cui all’Art. 31 del F. Lgs 117/2017).

ART. 7 (Assemblea dei soci)

Hanno diritto di intervenire all’Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale annuale. Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con la quota associativa dell’anno in corso e iscritti da almeno tre mesi.

Ciascun socio ha un voto e può farsi rappresentare mediante delega scritta anche in calce all’avviso di convocazione. Ogni socio può rappresentare sino ad un massimo di tre soci se l’organizzazione ha meno di 500 soci e di cinque soci se ne ha più di 500.

L’Assemblea si riunisce almeno una volta l’anno entro il 30 aprile o, in casi eccezionali, entro il 30 giugno, su convocazione del Presidente oppure su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci. I soci possono intervenire all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ed esercitare il diritto di voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l’identità dell’associato.

L’Assemblea ordinaria e straordinaria sono convocate almeno quindici giorni prima con comunicazione scritta, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di prima e di seconda convocazione.

L’Assemblea ordinaria è costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci, in proprio o per delega da conferirsi ad altro socio e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti.

L’Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

La modifica dello statuto è approvata dall’Assemblea straordinaria con la presenza di almeno tre quarti dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

La trasformazione, la fusione, la scissione e lo scioglimento con la conseguente liquidazione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio sono approvate dall’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci presenti.

Le decisioni sono palesi. Possono essere a scrutinio segreto, se l’Assemblea lo ritiene necessario.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non votano.

L’Assemblea ordinaria:

  • elegge e revoca tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero;
  • elegge il Comitato Tecnico Scientifico qualora l’Assemblea si sia espressa favorevolmente in merito;
  • approva il programma delle attività e l’eventuale bilancio preventivo per l’anno successivo;
  • approva il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione;
  • approva l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore e al relativo decreto ministeriale;
  • individua le attività diverse secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale indicate all’art. 2;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione dei soci;
  • ratifica la sostituzione dei componenti del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio direttivo;
  • approva l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • approva l’ammontare della quota sociale annuale su proposta del Consiglio direttivo;
  • ratifica i provvedimenti di competenza dell’Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
  • elegge l’Organo di Controllo e l’Organo di Revisione (eventuali);
  • approva gli indirizzi e il programma del Consiglio Direttivo;
  • approva la variazione di sede;
  • approva le richieste di adesione di nuovi soci.

L’Assemblea straordinaria:

  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione e la scissione dell’organizzazione.

Le deliberazioni assembleari devono essere rese note ai soci e inserite nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell’Assemblea. Le decisioni dell’Assemblea sono impegnative per tutti i soci compresi gli assenti, gli astenuti e i contrari.

ART. 8 (Consiglio direttivo)

Il Consiglio direttivo è composto da 5 o 7 membri scelti tra i soci.

Il Consiglio direttivo è convocato almeno cinque giorni prima con comunicazione scritta anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, contenente l’ordine del giorno, la data, l’ora e il luogo di convocazione. Ai fini della validità della convocazione fa fede l’avviso affisso in sede.

E’ validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti aventi diritto di voto. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio direttivo. Dura in carica cinque anni e i membri sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno la maggioranza semplice del Consiglio. E’ costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera a maggioranza dei voti dei presenti. In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata. Nel caso di cessazione dalla carica di un consigliere per dimissioni, revoca da parte dell’assemblea per comportamento contrastante con gli scopi associativi o perdita della qualifica di associato, il Consiglio direttivo resterà in carica e convocherà un’Assemblea per l’elezione del nuovo consigliere. Tutti i consiglieri del nuovo Direttivo resteranno in carica sino a scadenza del Direttivo precedentemente eletto. Nel caso invece di cessazione di due o più consiglieri verrà convocata l’Assemblea che designerà un nuovo Direttivo che resterà in carica per 5 anni. Tutte le cariche sociali nel Consiglio direttivo sono elettive e gratuite: non è ammesso alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione. Le modalità di rimborso sono le stesse previste all’art. 5.

Il potere di rappresentanza attribuito al Consiglio direttivo è generale. Possono essere poste limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri ai sensi del comma 7 dell’art. 26 del Codice del Terzo settore.

Il Consiglio direttivo svolge le seguenti funzioni:

  • attua tutte le deliberazioni dell’Assemblea;
  • redige e presenta all’Assemblea il programma delle attività e l’eventuale bilancio preventivo per l’anno successivo;
  • redige e presenta all’Assemblea il bilancio di esercizio dell’anno precedente comprensivo della relazione di missione;
  • redige e presenta all’Assemblea l’eventuale bilancio sociale di cui all’art. 14 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • elegge al suo interno il Presidente e il Vicepresidente;
  • nomina il segretario e il tesoriere tra i propri componenti;
  • accoglie le domande degli aspiranti soci o le respinge con motivazione;
  • ratifica, nella prima seduta utile, i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza.

I verbali delle sedute del Consiglio direttivo regolarmente sottoscritti sono conservati agli atti.

ART. 9 (Presidente e Vicepresidente)

Il Presidente e il Vicepresidente sono eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti .

Il Presidente dura in carica quanto il Consiglio direttivo e decade per:

  • – scadenza del mandato;
  • – dimissioni volontarie;
  • – revoca decisa dall’Assemblea.

Il Presidente è il legale rappresentante dell’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano.

Compete al Presidente:

  • presiedere il Consiglio direttivo e l’Assemblea e curarne l’ordinato svolgimento dei lavori;
  • sottoscrivere il verbale del Consiglio direttivo e dell’Assemblea e curare che siano custoditi presso la sede dell’organizzazione dove possono essere consultati dai soci;
  • nei casi di urgenza esercitare i poteri del Consiglio direttivo, salvo ratifica da parte di quest’ultimo nella sua prima riunione.

In caso di assenza, impedimento o cessazione, le relative funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

ART. 10 (Segretario e Tesoriere)

Il segretario e il tesoriere svolgono attività amministrative, contabili e di cassa dell’organizzazione. Sono nominati dal Consiglio direttivo tra i propri componenti.

Compete loro:

  • redigere e sottoscrive i verbali dell’Assemblea e del Consiglio direttivo e assicurarne la libera visione ai soci;
  • curare la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali;
  • curare la corretta tenuta delle scritture contabili, l’assolvimento degli obblighi fiscali e tributari;
  • predisporre l’eventuale bilancio preventivo e quello consuntivo che il Consiglio direttivo redige e presenta all’Assemblea per l’approvazione.

ART. 11 (Organo di Controllo)

Qualora se ne ravvisi la necessità o sia previsto ai sensi del comma 2 dell’articolo 30 del Codice del Terzo settore può essere istituito l’organo di controllo, anche monocratico, eletto dall’Assemblea. Se costituito in forma collegiale è composto da tre persone, dura in carica quanto il Consiglio direttivo e i membri sono rieleggibili. Nel caso in cui l’organo di controllo sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso può esercitare la funzione di revisore legale dei conti nel caso in cui sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere al Consiglio direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Nello specifico l’Organo di controllo dovrà:

  • – verificare la legittimità delle operazioni del Consiglio direttivo;
  • – verificare la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’associazione;
  • – verificare il rendiconto consuntivo annuale prima della presentazione all’Assemblea;
  • – redigere la relazione annuale allegata al rendiconto consuntivo e presentarla all’Assemblea.

L’Organo di controllo potrà inoltre partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.

ART. 12 (Organo di Revisione legale dei conti)

E’ nominato solo nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato, in caso di nomina, da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale, iscritti nell’apposito registro, salvo che la funzione non sia attribuita dall’Assemblea all’Organo di Controllo di cui al precedente articolo.

L’Organo di Revisione dei Conti dura in carica tre anni. La loro carica è incompatibile con le altre cariche sociali.

ART. 13 (Comitato Tecnico Scientifico)

Il Comitato Tecnico Scientifico è composto da tre/cinque persone elette dall’Assemblea anche tra i non soci o tra i soci compresi quelli ricoprenti cariche sociali. Dura in carica cinque anni e i membri sono rieleggibili. Ha il compito di valutare eventuali proposte di carattere sanitario. Può proporre studi di ricerca inerenti le finalità dell’Organizzazione. Supporta il Consiglio Direttivo per tutto ciò che riguarda il settore medico-sanitario.

ART. 14 (Patrimonio e risorse economiche)

Il patrimonio è costituito:

  • – da beni mobili e immobili che potrebbero diventare di proprietà dell’organizzazione;
  • – da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti pervenuti all’organizzazione;
  • – da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

L' organizzazione di volontariato trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da fonti diverse:

  • quote associative e contributi dei soci;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • raccolta fondi ai sensi dell’art. 7 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  • proventi da attività diverse purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale ai sensi dell’art. 6 del Codice del Terzo settore e relativo decreto ministeriale;
  • ogni altra risorsa economica compatibile con le finalità dell’organizzazione e riconducibile alle disposizioni del Codice del Terzo settore.

L’associazione deve dotarsi di apposito conto corrente intestato all’associazione.

ART. 15 (Bilancio)

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Per ogni esercizio dovrà essere redatto, a cura del Consiglio direttivo, il bilancio di esercizio comprensivo della relazione di missione e l’eventuale bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea dei soci.

L’eventuale bilancio preventivo contiene le previsioni delle spese e dei proventi relativi all’esercizio annuale successivo ed è approvato dall’Assemblea entro il mese di novembre di ogni anno .

Il bilancio di esercizio contiene i proventi e le spese sostenute relative all’anno trascorso ed è approvato dall’Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

I bilanci sono depositati presso la sede dell’organizzazione quindici giorni prima dell’Assemblea e possono essere consultati da ogni socio.

Il patrimonio comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 16 (Libri sociali)

E’ obbligatoria la tenuta dei seguenti libri sociali:

  • il libro dei soci;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
  • il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

E’ altresì obbligatoria la tenuta del registro dei volontari attivi.

ART. 17 (Scioglimento e devoluzione dei beni)

L’organizzazione ha durata illimitata. Lo scioglimento può essere deliberato esclusivamente dall’Assemblea straordinaria dei soci e con voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

In caso di estinzione o scioglimento l’Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio.

Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui al comma 1 dell’articolo 45 del Codice del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. L’obbligo del parere vincolante avrà efficacia dall’operatività del Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 18 (Simbolo e comunicazioni rivolte al pubblico)

Il simbolo di ALICE VDA ODV, che può essere modificato, deve riportare la dicitura "ASSOCIAZIONE LOTTA ICTUS CEREBRALE – VALLE D’AOSTA – ODV”. E' obbligatorio l'uso, nella denominazione e in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della locuzione "Organizzazione di Volontariato" o dell'acronimo "ODV".

ART. 15 (Norme di rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative nazionali e regionali in materia, con particolare riferimento al Codice Civile, al Dlgs del 3 luglio 2017 n. 117 – Codice del Terzo settore e successive integrazioni e modifiche e ai relativi decreti attuativi.

ALICe

A.L.I.Ce Valle d'Aosta O.D.V.

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